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martedì 3 luglio 2012

La TARSU è "illegale",ci sarebbe la TIA, ma nel 2013 arriva la TARES

In base al d.l. 201/2011 il sistema fiscale municipale che insiste sui rifiuti viene riordinato con la soppressione dal 1° gennaio 2013 dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, e la contestuale istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti avviati allo smaltimento e i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni. La tariffa è commisurata all’anno solare e alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La disciplina per l’applicazione del tributo è demandata ai regolamenti adottati dai Consigli comunali, sebbene numerose indicazioni – sui criteri di determinazione della tariffa, su specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, sugli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento nonché le sanzioni – siano contenute nel decreto stesso.
TARES: tributo comunale sui rifiuti e servizi istituito dal decreto legge n. 201/2011 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il Comune con regolamento può, nei casi previsti dal decreto legge, prevedere diminuzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, e deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

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