HOME--------------------INFISSI in ALLUMINIO------LAVORI in LEGNO

giovedì 26 gennaio 2012

Rifiuti in Campania e sacchetti non biodegrabili, misure straordinarie in GU

E finalmente l' hanno capito............
Dal Governo misure straordinarie per fronteggiare le criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti nella regione Campania, subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento chiarificatore per il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario e interventi urgenti sui materiali di riporto. Con decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono state disposti interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania, in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci e di materiali di riporto. Rifiuti nella regione Campania Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario. Sacchi non biodegradabili Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, il decreto legge proroga il termine ai fini del divieto di commercializzazione fino all'adozione del decreto in oggetto limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di
quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Materiali di riporto Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
FONTE

Nessun commento: